Statuto
Articolo 1
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
E’ costituita un’Associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi del D.LGS. 4 dicembre 1997, n. 460, sotto la denominazione “CasaOz Onlus”.
Essa ha sede nel Comune di Torino ed ha durata illimitata.
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Articolo 2
SCOPO – OGGETTO
L’Associazione, opera nell’ ambito della Regione Piemonte, è apartitica ed aconfessionale e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia.
Essa svolge attività assistenziale e di sostegno, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale e non finalità di lucro.
L’Associazione si propone di promuovere e fornire sostegno e assistenza nell’elaborazione di un percorso di ritorno alla normalità sociale per il bambino ammalato e per la sua famiglia considerata nel suo insieme e nei singoli componenti – soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari – perseguendo l’esclusiva finalità di solidarietà sociale.
Si propone, cioè, di sostenere il processo di metabolizzazione dell’evento traumatico, che si delinea al momento della diagnosi della patologia attraverso un supporto professionalmente qualificato che garantisca l’accudimento, l’ascolto, l’accoglienza, la “coccola”.
In particolare, l’Associazione intende:
- fornire sostegno psicologico ai bambini ammalati e alle loro famiglie attraverso counseling, gruppi di autoaiuto, psicodramma;
- costituire punto di sosta e accoglienza per le famiglie e i bambini ammalati;
- costituire luogo di socializzazione fra le famiglie e fra i bambini;
- fornire presso la propria sede servizi di assistenza alle famiglie, quali ad esempio sostegno scolastico e di doposcuola, intrattenimento e assistenza controllata dei bambini malati e dei loro fratelli e sorelle;
- offrire un servizio di orientamento nel disbrigo degli adempimenti burocratici connessi alla situazione di malattia;
- creare sinergie con strutture sanitarie o associative già esistenti al fine di cooperare al superamento della situazione di solitudine ingenerata dalla malattia e favorire l’accudimento del bambino malato e la comunicazione fra le famiglie e gli enti che hanno in carico il bambino.
L’Associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate, con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente.
Essa può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell’ambito degli scopi statutari, oppure associarsi con altre istituzioni.
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Articolo 3
SOCI
I Soci si dividono in due categorie: fondatori ed ordinari.
Sono Soci fondatori le persone che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione.
Sono Soci ordinari le persone fisiche o giuridiche, associazioni o enti regolarmente iscritte nel libro Soci, ed accettate dal Consiglio Direttivo.
Per tutti i Soci vige l’uniformità del rapporto associativo ed è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Tutti i Soci sono tenuti all’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
Essi hanno diritto di votare nelle assemblee e di usufruire delle strutture e delle attrezzature dell’Associazione, di partecipare alle attività della Associazione secondo le modalità definite con apposito regolamento.
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Articolo 4
AMMISSIONE
La richiesta di divenire Socio è rivolta al Presidente del Consiglio Direttivo.
La decisione in ordine all’accettazione o meno del nuovo Socio spetta al Consiglio Direttivo, che non è tenuto a motivare la propria decisione.
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Articolo 5
QUOTE ANNUALI
Tutti i Soci devono corrispondere le quote annuali nella misura e con le modalità determinate dal Consiglio Direttivo.
L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all’atto di ammissione ed al versamento della quota annuale di iscrizione.
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Articolo 6
PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO
La qualifica di Socio si perde per:
- morte od estinzione;
- recesso;
- esclusione per mancato versamento della quota annuale associativa, prolungata inadempienza degli obblighi assunti, per gravi motivi o per il mancato rispetto dei regolamenti eventualmente emanati.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può limitarsi a sospendere il Socio in tutto o in parte nei suoi diritti nei confronti dell’Associazione per il periodo che riterrà più opportuno.
La qualità di associato non è trasmissibile ad alcun titolo.
I Soci possono recedere in qualsiasi momento dall’Associazione con comunicazione scritta indirizzata al Presidente dell’Associazione.
I soci receduti od esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, ed i loro eredi non possono ripetere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dall’Associazione.
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Articolo 7
ESERCIZI FINANZIARI – RENDICONTO ANNUALE – AVANZI DI GESTIONE
Gli esercizi finanziari si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo è tenuto alla redazione del rendiconto annuale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno.
E’ fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
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Articolo 8
RISORSE ECONOMICHE – PATRIMONIO
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
- quote associative;
- contributi privati, di enti pubblici e privati;
- donazioni, lasciti, elargizioni speciali sia da privati che da enti pubblici e privati;
- ogni altro entrata in denaro o in natura.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni di proprietà o comunque acquisiti e dagli avanzi di gestione derivanti dalle attività svolte dall’Associazione.
Il patrimonio dell’Associazione deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi previsti dal presente Statuto.
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Articolo 9
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori o il Revisore.
Possono essere eletti quali componenti del Consiglio Direttivo solo i Soci in regola con il pagamento della quota annuale.
Tutte le cariche associative sono rinnovabili.
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Articolo 10
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
I Soci riuniti formano l’Assemblea.
Convocazione
L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente per iscritto con lettera inviata almeno otto giorni prima della riunione a mezzo del servizio postale, posta elettronica o via fax: nella lettera devono essere indicati esplicitamente data, luogo e ora della riunione e tutti gli argomenti all’ordine del giorno.
Partecipano all’assemblea i Soci in regola con il versamento delle quote associative.
L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno entro il 30 aprile di ogni anno, per l’approvazione del rendiconto annuale.
L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.
L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei Soci ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
I Soci che non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea hanno facoltà di delegare all’uopo un altro Socio. Ciascun Socio non può raccogliere più di due deleghe.
Deliberazioni
Le delibere vengono prese a maggioranza dei voti degli intervenuti, in proprio o per delega.
Le deliberazioni di modifica del presente Statuto devono essere prese, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole, tanto in prima quanto in seconda convocazione, di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.
Competenze
Le funzioni dell’Assemblea ordinaria sono:
- approvare il rendiconto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- deliberare in merito agli orientamenti generali delle attività dell’Associazione;
- deliberare in merito ai regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo;
- nominare i componenti del Consiglio Direttivo ed eventualmente il Presidente;
- nominare eventualmente il Collegio dei Revisori o il Revisore;
- deliberare in merito ai compensi degli organi dell’Associazione;
- deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.
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Articolo 11
IL PRESIDENTE
Il Presidente del Consiglio Direttivo riveste la funzione di Presidente dell’Associazione.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il Presidente convoca l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, li presiede e ne cura l’ordinato svolgimento dei lavori.
Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente provvede immediatamente alla convocazione dell’Assemblea dei Soci per la rielezione degli organi medesimi.
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Articolo 12
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Composizione
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a nove, eletti dall’Assemblea dei Soci.
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, se questo non è già stato nominato dall’Assemblea.
Convocazione
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno due membri del Consiglio stesso, con avviso inviato a tutti i consiglieri, a mezzo servizio postale, fax, posta elettronica o telegramma, almeno cinque giorni prima della data della riunione ed in caso di urgenza, con preavviso di almeno ventiquattro ore.
Competenze
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell’Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all’Assemblea.
Al Consiglio Direttivo spettano tra l’altro:
- la determinazione dell’indirizzo (via e numero civico) all’interno del Comune ove è posta la sede associativa ;
- le deliberazioni sui programmi di attività;
- la redazione e la presentazione all’assemblea delle relazioni sull’attività dell’Associazione;
- la redazione e la stesura dei regolamenti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- le deliberazioni circa l’ammissione dei Soci;
- le deliberazioni circa la perdita o sospensione della qualità di Socio;
- la redazione del rendiconto annuale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno;
- la predisposizione del bilancio preventivo entro il 31 dicembre di ogni anno;
- la designazione di eventuali collaboratori per le attività dell’associazione anche tra i non Soci;
- la gestione dell’Associazione, provvedendo alla riscossione delle liberalità, dei contributi, dei crediti e al pagamento delle obbligazioni contratte.
Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi componenti, determinandone il compenso.
Deliberazioni
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal suo Presidente o, in sua assenza o impedimento, da altro membro designato dai presenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipa la maggioranza dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Sostituzione membri
Qualora venga meno uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo può cooptare altri membri in sostituzione di quelli mancanti o rimettere l’opportuna delibera all’Assemblea nella sua prima riunione.
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Articolo 13
IL COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori è nominato dall’Assemblea. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri.
L’Assemblea può deliberare, in sostituzione all’organo collegiale, la nomina di un solo Revisore.
L’Assemblea delibera anche in merito al compenso del Collegio dei Revisori o del Revisore.
I componenti del Collegio o il Revisore unico durano in carica tre anni e sono rieleggibili
ll Collegio dei Revisori o il Revisore devono essere scelti tra persone di idonea capacità professionale, anche non Soci, la cui funzione si esplica nel controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto.
Il Collegio dei Revisori o il Revisore devono dare atto della loro attività nella relazione di accompagnamento al rendiconto consuntivo.
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Articolo 14
REGOLAMENTI DELL’ASSOCIAZIONE
Uno o più regolamenti per l’attuazione delle norme del presente Statuto possono essere elaborati dal Consiglio Direttivo e sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
I regolamenti possono essere modificati dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.
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Articolo 15
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
L’Associazione si scioglie per delibera dell’Assemblea o per le cause previste dall’art. 27 C.C..
L’Assemblea che delibera lo scioglimento provvederà alla nomina dei liquidatori interni e stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo dell’Associazione. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell’Assemblea e sentito l’Organismo di controllo, di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sceglieranno l’organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico od analogo settore, cui obbligatoriamente devolvere l’intero patrimonio dell’Associazione,
od altro ente avente scopi analoghi o fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento
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Articolo 16
NORMA FINALE
Per quanto non stabilito nel presente Statuto, si osservano le disposizioni delle norme di legge e dei principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.
